Istituto comprensivo Giovanni XXIII: obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19|Comune di Cumignano sul Naviglio

Istituto comprensivo Giovanni XXIII: obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19

13/09/2021  - 234 letture     Scuola e istruzione

Certificazione esibita su uno smartphone

Fonte:  Istituto comprensivo "Giovanni XXIII".

La dirigenza dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Soncino comunica quanto segue.

A partire dall'11 settembre 2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche per tutte le persone (ad esempio docenti, genitori, ad esclusione degli studenti) saranno consentiti solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2 :

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti ...” e art. 1, comma 3: La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Inoltre si riportano i seguenti elementi:

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID- 19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

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